| Detraibilità degli scontrini nelle farmacie |
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| Iniziative |
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Per poter essere portati in detrazione - devono contenere i seguenti dati: codice fiscale del contribuente- natura e quantità dei farmaci- codice alfanumerico AIC se manca anche uno di questi dati, lo scontrino NON E' DETRAIBILE ed il Contribuente non può presentare una autocertificazione che sostituisca una mancanza formale. Si ritiene comunque che sia possibile accettare in detrazione scontrini che contengono le seguenti terminologie: Ticket - Ricetta - Farmaco - Farmaco Etico - medicinale (Sop + Otc) - Dispositivo Considerato che le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate di giugno e ottobre 2008 hanno affermato la Non detraibilità di parafarmaci ed integratori alimentari anche se richiesti da un medico Rimangono comunque detraibili alcuni tra i seguenti prodotti: prodotti omeopatici, preparati officinali, preparati magistrali, ausili per incontinenti, bende, garze, apparecchi per aerosol, per glicemia, per misurare la pressione sanguigna ecc... In tali casi lo scontrino deve comunque riportare il codice fiscale del contribuente e, in aggiunta,
Se l'acquisto di ausili o attrezzature sanitarie viene certificato con uno scontrino riportante la dizione generica ( Re. Sub. Varie ecc..) tale spesa non è detraibile.
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