Detraibilità degli scontrini nelle farmacie Stampa E-mail
Iniziative

 

Per poter essere portati in detrazione - devono contenere i seguenti dati:

codice fiscale del contribuente-

natura e quantità dei farmaci-

codice alfanumerico AIC

se manca anche uno di questi dati, lo scontrino NON E' DETRAIBILE ed il Contribuente non può presentare una autocertificazione che sostituisca una mancanza formale.

Si ritiene comunque che sia possibile accettare in detrazione scontrini che contengono le seguenti terminologie:

Ticket - Ricetta - Farmaco - Farmaco Etico - medicinale (Sop + Otc) - Dispositivo

Considerato che le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate di giugno e ottobre 2008

hanno affermato la

Non detraibilità di parafarmaci ed integratori alimentari

anche se richiesti da un medico 

Rimangono comunque detraibili alcuni tra i seguenti prodotti: prodotti omeopatici, preparati officinali, preparati magistrali, ausili per incontinenti, bende, garze, apparecchi per aerosol, per glicemia, per misurare la pressione sanguigna ecc...

In tali casi lo scontrino deve comunque riportare il codice fiscale del contribuente e,

in aggiunta, 

  • Nel caso di prodottti omeopatici, preparati officinali e preparati magistrali anche la natura del prodotto( farmaco) e la qualità del farmaco (nome del medicinale)
  • Nel caso di ausili e attrezzature sanitarie deve essere riportata chiaramente la tipologia del bene ( aerosol, pannolini, aghi, siringhe...)

 

Se l'acquisto di ausili o attrezzature sanitarie viene certificato con uno scontrino riportante la dizione generica  ( Re. Sub. Varie ecc..) tale spesa non è detraibile.

 

 

 
© 2012 Fcmspa
- Farmacie Comunali di Modena s.p.a. - Via del Giglio, 21 - 41123 Modena (Mo) - P.iva: 02747060362 - Tel 059/828665 Fax: 059/3365600 - E-mail: info@fcmspa.it
N. REA 327340 MO - Cap. Soc. € 25.000.000 i.v.